Nominata presidente dell'associazione ERIKA TARANTINO e vicepresidente CORDELIA LAGATTOLLA.
Lo Statuto adottato è il seguente:
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE
VINOVOLAB
DENOMINAZIONE - SEDE
art. 1
E’ costituita, nello
spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36
e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta che assume la
denominazione:
VINOVOLAB
L’associazione ha la sede
legale nel Comune di VINOVO, piazza Marconi n° 9 .
L ’eventuale variazione
di sede all’interno del Comune non comporta variazione Statutaria.
La sua durata è
illimitata.
Il Simbolo
dell’Associazione è un alambicco stilizzato di colore rosso su sfondo bianco da
cui nasce la parola VINOVOLAB, in seconda riga vi è la dicitura “Idee e
Progetti di Cittadinanza Libera”.
SCOPO – FINALITÀ
art. 2
VinovoLab
è un’organizzazione autonoma, multietnica, antirazzista, laica, aconfessionale
e anti fascista, che si riconosce nei valori democratici sanciti dalla
Costituzione Italiana.
Intende
incentivare la consapevolezza civile della cittadinanza, intesa come difesa dei
valori della legalità e dell’etica pubblica e della partecipazione politica.
Svolge
attività nei settori della politica, della cultura, bene comune, progresso sociale,
dell’ambiente, della salute, della scuola, dell’economia, del lavoro e
dello sport.
L’associazione ha lo scopo
di svolgere tali attività a favore di associati come pure di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati,
ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati.
Per perseguire i propri
scopi, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
v promuove sia di sua iniziativa, che su
commissione di terzi, studi e ricerche anche tramite elaborazione di piani
attuativi a favore di Istituzioni ed enti pubblici e privati, sia italiani che
stranieri, secondo i principi e gli obiettivi definiti dal presente statuto;
v promuove e patrocina riunioni, convegni,
conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio, ed ogni altra forma di
attività, di approfondimento ed elaborazione culturale e scientifica
suscettibile di ottenere il raggiungimento dei propri fini;
v ricerca e promuove la collaborazione
scientifica e tecnica di Istituzioni ed enti pubblici e privati ai propri
programmi di attività;
v produce e diffonde pubblicazioni, anche
per il tramite della rete informatica con istituzione di un proprio sito web e
l’implementazione di idonee forme tecniche di comunicazione interattiva, atte
al conseguimento delle finalità istitutive;
v conclude accordi nelle forme più
opportune, che servano al perseguimento del le sue finalità sociali. Le
attività enunciate saranno dedicate all’elaborazione di informazioni, analisi e
proposte in particolar modo relative alle seguenti aree tematiche:
· best practices di governo e funzionamento
della P.A.
· economia e politica regionale
· amministrazione e funzionamento degli
enti locali
· principi di economia politica, politica
economica e fiscale e di rapporto Stato mercato;
· economia aziendale, finanza d’impresa e
mercati finanziari;
· riforme istituzionali, costituzionali,
legislazione, etica ed educazione civica;
· mercati internazionali e competitività di
sistema;
· imprenditoria e lavoro;
· politiche sociali e di tutela delle
famiglie e delle persone;
· politiche di governo del territorio e
dell’ambiente;
· problemi di sviluppo delle infrastrutture
e dei trasporti;
· politiche sanitarie;
· politiche formative e promozione
dell’istruzione e della cultura;
SOCI
art. 3
Il numero dei soci e’
illimitato.
Possono essere soci
dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi
scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a
realizzarli.
È espressamente escluso
ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai
diritti che ne derivano.
art. 4
Chi intende essere
ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita
domanda, al Consiglio
Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli
eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
In caso di domanda di
ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno
essere controfirmate
dall’esercente la potestà.
In caso di domanda
presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere
presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiese
l’adesione.
E’ compito del Consiglio
Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed
esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.
Nel caso in cui la domanda
venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al
Presidente, sul ricorso
si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima
convocazione ordinaria.
art. 5
La qualifica di socio da’
diritto:
-
a partecipare
a tutte le attività promosse dall’Associazione;
-
a partecipare
alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in
particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme
dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi
dell’Associazione;
-
a godere
dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il
diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro
legali rappresentanti o mandatari.
art. 6
I soci sono tenuti:
-
all’osservanza
dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente
assunte dagli organi associativi;
-
al versamento
del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di
attività.
Tale quota dovrà essere
determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del
Consiglio Direttivo e in
ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi
associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e
non rivalutabili.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
art. 7
La qualifica di socio si
perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota
associativa annuale o per
causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
art. 8
Le dimissioni da socio
dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la
restituzione della
tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà
deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle
disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e
delle deliberazioni
adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di
svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque
modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali,
all’Associazione.
Successivamente il
provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima
assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale
deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con
l'interessato ad una disamina degli addebiti.
L’esclusione diventa
operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento
della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio
dell’esercizio sociale o
diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l’automatica decadenza
del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul
libro degli associati.
art. 9
Le deliberazioni prese in
materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante
lettera.
I soci receduti, decaduti
od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo
annuale versato.
RISORSE ECONOMICHE -FONDO COMUNE
art. 10
L’associazione trae le
risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle
sue attività da:
a) quote e contributi
degli associati;
b) eredità, donazioni e
legati;
c) contributi dello
Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione
europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali
degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli
di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a
premi;
i) altre entrate
compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune,
costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di
gestione,fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo
dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita
dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o
capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
L’Associazione ha
l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali
statutariamente previste.
ESERCIZIO SOCIALE
art. 11
L’esercizio sociale va
dal _1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo
deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare
all’Assemblea degli
associati.
Il rendiconto economico
finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati
entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
art. 12
Sono organi
dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli
associati;
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale,
organo facoltativo
e) Tesoriere, organo
facoltativo
ASSEMBLEE
art. 13
L’assemblea generale dei
soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è
convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano
dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte
provvede il Consiglio
Direttivo.
art. 14
L’Assemblea ordinaria
delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione
riservati alla sua
competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla
sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono
compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio
direttivo;
b) elezione eventuale del
Collegio Sindacale;
c) approvazione del
rendiconto economico-finanziario;
d) approvazione dei
programmi dell’attività da svolgere;
e) approvazione di
eventuali Regolamenti;
f) deliberazione in
merito all’esclusione dei soci;
g) delibera su tutte le
questioni attinenti la gestione sociale.
art. 15
L’assemblea, di norma, e’
considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello
Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
art. 16
La convocazione
dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e
pubblicizzata mediante
avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni
prima della adunanza,
contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e
l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire
a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una
volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale
per l’approvazione del rendiconto economico -finanziario.
L’assemblea si riunisce,
inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia
fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da
trattare, dal Collegio
Sindacale (se nominato) o
da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la
convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione
l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando
siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con
diritto di voto.
In seconda convocazione,
l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o
rappresentati.
Nelle assemblee hanno
diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della
quota associativa.
Le modalità di votazione
seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
L’ assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti
o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo
che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto
favorevole dei tre quarti degli associati.
art. 17
L’assemblea e’ presieduta
dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice
Presidente o dalla
persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario
e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni
dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
art. 18
Il Consiglio Direttivo è
eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero dispari compreso fra
un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei
membri è determinato dall’Assemblea.
I componenti del
Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al
proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente e fissa le responsabilità
degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per i conseguimento
dei propri fini sociali. 2
Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a
mezzo e-mail, lettera, fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della
adunanza.
Le sedute sono valide
quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono
adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
I verbali di ogni
adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo e’
investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo
esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione
delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il
rendiconto economico -finanziario;
c) predisporre gli
eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e
contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa il
recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i
responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli
atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non
siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della
quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento
di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
art. 19
In caso di mancanza di
uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad
assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a
sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il
rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere
dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci
immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di
attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino
alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro
dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la
maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20
giorni l ’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
IL PRESIDENTE
art. 20
Il Presidente ha la
rappresentanza e la firma legale dell’Associazione e rappresenta l’Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente, eletto dal
Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea
dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio
direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di
iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne
assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella
riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di
impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni,
spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per
l’elezione del nuovo Presidente.
COLLEGIO SINDACALE
art. 21
Il Collegio Sindacale,
organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene
eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti,
anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il
Presidente.
Il Collegio Sindacale
deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del
rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul
rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni
del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta
la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.
IL TESORIERE
art.22
Il tesoriere, organo
facoltativo, eletto tra i membri del consiglio direttivo, si occupa di gestire
la cassa comune ed esegue le direttive del consiglio direttivo.
Si occupa della redazione
del rendiconto economico finanziario desunte
delle relative scritture contabili.
In qualsiasi momento il
consiglio direttivo, potrà chiedere conto delle operazioni contabili da lui
eseguite.
Nel caso di apertura di
un conto corrente bancario o postale, su delibera del consiglio può operare a
firma disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione e a firma
congiunta con il presidente del consiglio direttivo o in sua assenza con il
vice presidente.
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI
SOCIALI
art. 23
Oltre alla regolare
tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio
Sindacale,Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e
trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare
riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali,
conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci
per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico
delle relative spese.
SCIOGLIMENTO
art. 24
Lo scioglimento
dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il
voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto
anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed
immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’assemblea, all’atto di
scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo
preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al
DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo
attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui
saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure
a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
FORO COMPETENTE
art. 24
La definizione di
qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi
organo dell’Associazione
è di competenza del Foro di Torino.
NORMA FINALE
art. 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente
statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme del
Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.3
Nessun commento:
Posta un commento